ROMA, 14 APR 2026 – Svolta burocratica per il Terzo Settore. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 del Decreto ministeriale n. 2/2026, entrano in vigore le nuove norme che modificano il funzionamento del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Il provvedimento, che aggiorna il precedente DM 106/2020, punta a snellire le procedure amministrative e potenziare la trasparenza dei dati.
Sommario
La figura del “Delegato”
La novità di maggior rilievo è l’introduzione del delegato del rappresentante legale. Per rispondere alle complessità operative degli enti, il rappresentante legale (o della rete associativa di appartenenza) potrà delegare un soggetto fiduciario per la gestione delle pratiche sul portale.
- Delega operativa: può limitarsi alla sola compilazione e invio telematico (con firma del rappresentante legale).
- Delega di responsabilità: se espressamente autorizzato, il delegato può firmare digitalmente le istanze, assumendosi la responsabilità sulla veridicità dei dati e sulla conformità dei documenti.
Bilanci e scadenze
Cambia il calendario per il deposito dei bilanci. Non ci sarà più una data fissa (30 giugno) per tutti: il termine viene stabilito in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La modifica favorisce gli enti che seguono un esercizio finanziario non coincidente con l’anno solare. Per quanto riguarda i dati sociali (volontari, dipendenti, associati), l’aggiornamento diventa obbligatorio solo in caso di variazioni e deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.
Personalità giuridica e patrimoni
Semplificate le procedure per l’ottenimento della personalità giuridica. Per gli enti già esistenti, la relazione giurata sul patrimonio può essere sostituita da una situazione patrimoniale certificata da un revisore legale. Inoltre, viene ammesso l’uso dell’assegno circolare non trasferibile come prova della disponibilità finanziaria minima davanti al notaio.
Controlli e Trasparenza
Il decreto introduce l’obbligo di PEC propria: ogni ente deve avere un indirizzo di posta elettronica certificata intestato all’ente stesso, eliminando la possibilità di utilizzare quelli di consulenti o singoli associati. Sul fronte della devoluzione del patrimonio in caso di estinzione, vengono definiti regimi semplificati per i piccoli enti (entrate sotto i 60mila euro), che potranno presentare dichiarazioni sostitutive anziché documentazione economica complessa.
Il provvedimento recepisce l’inclusione dei Comitati tra gli enti che possono acquisire personalità giuridica e introduce corsie preferenziali per chi adotta modelli statutari standard, riducendo i tempi di iscrizione al registro.
Fonti del provvedimento
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 del 20 marzo 2026 https://www.gazzettaufficiale.it/
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 13 gennaio 2026 (Modifiche al DM n. 106/2020 recante la disciplina del RUNTS)
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota n. 5003 del 27.03.2026 (Chiarimenti su responsabilità del delegato e sanzioni amministrative)
- Video Tutorial funzionalità delegato RUNTS https://player.vimeo.com/video/1167410112?h=8916d45373
- Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore/

