Danimarca, Slovenia e Spagna si oppongono ad alcune modifiche dell’AI Act perché temono che semplificare eccessivamente le regole porti a una deregulation pericolosa. Le normative verticali devono prevalere su AI ACT.

I punti chiave sono:

  • Meno protezione: Spostare certi settori (come l’aviazione) in categorie diverse eliminerebbe obblighi fondamentali come la gestione della qualità e la trasparenza.
  • Obiettivi diversi: Il fatto che una legge settoriale (es. sulle macchine) miri alla “sicurezza” non significa che sia adatta a gestire i rischi specifici dell’IA, come i bias o gli attacchi informatici.
  • Cosa propongono: Invece di tagliare le regole, suggeriscono di usare processi di certificazione unici (“once-only”) e standard tecnici condivisi per evitare burocrazia inutile senza abbassare la guardia.

Il testo del non-paper: Danimarca, Slovenia e Spagna bocciano il piano Omnibus

Documento di riflessione (Non-Paper) di Danimarca, Slovenia e Spagna

Semplificazione senza deregulation

Perché non sostenere la proposta di trasferimento dalla Sezione A alla Sezione B dell’Allegato I e le clausole generali di lex specialis, e cosa fare invece.

I firmatari sostengono la riduzione degli oneri non necessari e il miglioramento della coerenza tra l’AI Act e la legislazione settoriale. Tuttavia, alcuni strumenti proposti — che prevedono il trasferimento di legislazione dalla Sezione A alla Sezione B dell’Allegato I e l’istituzione di ampie clausole di lex specialis basate sul principio dei “medesimi obiettivi” — porterebbero alla deregulation anziché alla semplificazione, rischiando di produrre l’effetto opposto rispetto allo scopo dichiarato. Tali misure frammentano il quadro orizzontale, riducono la protezione e creano l’incertezza giuridica che pretenderebbero di risolvere.

1. Il trasferimento dalla Sezione A alla Sezione B riduce la protezione

Le Sezioni A e B dell’Allegato I non sono intercambiabili: esse riflettono modelli di vigilanza fondamentalmente diversi.

  • La legislazione della Sezione A si basa generalmente sulla certificazione e sull’omologazione da parte di organismi di valutazione della conformità rispetto a standard armonizzati, con la piena responsabilità legale in capo all’operatore economico.
  • La legislazione della Sezione B (come l’aviazione civile) si affida tipicamente ad autorizzazioni ex ante guidate da autorità pubbliche prima dell’immissione sul mercato.

Si tratta di architetture di governance strutturalmente distinte; il trasferimento di legislazione tra di esse non può essere automatico. Aspetto ancora più critico, la Sezione B, così come attualmente redatta, non replica gli obblighi chiave dell’AI Act: gestione della qualità (art. 17), doveri dell’importatore e del rappresentante autorizzato (art. 18), registrazione nel database dell’UE (art. 49), trasparenza, segnalazione degli incidenti e sorveglianza post-commercializzazione. Trasferire la legislazione alla Sezione B significa che questi obblighi cesserebbero semplicemente di essere applicati.

Inoltre, il trasferimento minerebbe il processo di standardizzazione. CEN/CENELEC stanno sviluppando standard armonizzati orizzontali per l’AI Act (come il prEN 18286 sulla gestione della qualità). Frammentare i requisiti in quadri settoriali richiederebbe di avviare da zero processi di standardizzazione separati, moltiplicando i ritardi che l’Omnibus mirava proprio a risolvere.

2. “Medesimi obiettivi” non significa medesima protezione

Una clausola generale di lex specialis che consideri soddisfatti i requisiti dell’AI Act ogniqualvolta la legislazione settoriale persegua “gli stessi obiettivi” confonde lo scopo con il contenuto. La legislazione settoriale (macchine, servizi finanziari/DORA, dispositivi medici) precede l’IA come categoria normativa. Nessuna di esse è stata progettata per affrontare la governance dei dati di addestramento, gli attacchi avversari, i pregiudizi algoritmici (bias) o la supervisione umana specifica per l’IA.

Senza uno standard chiaro di “equivalenza”, questo approccio crea incertezza giuridica e incentiva gli operatori a cercare il percorso di conformità meno esigente, l’opposto di una parità di condizioni (level playing field).

3. Alternative costruttive sostenibili dai firmatari

I firmatari propongono modi efficaci per ottenere la semplificazione:

  • Emendamenti mirati all’AI Act: modifiche “chirurgiche” per chiarire come le procedure settoriali esistenti si integrino nel quadro dell’AI Act, senza creare presunzioni automatiche di equivalenza.
  • Implementazione “once-only” (una tantum): un unico processo di domanda e valutazione ai sensi sia dell’AI Act che della legislazione settoriale.
  • Mandato per standard “ponte”: ampliare il lavoro di CEN/CENELEC per stabilire come e quando i requisiti dell’AI Act debbano integrare la legislazione settoriale.
  • Linee guida congiunte per l’attuazione: pubblicate dalla Commissione, dall’Ufficio per l’IA e dalle autorità settoriali, con documentazione unificata.

Allegato 1: Esempio di come “obiettivi identici” non siano sinonimo di equivalenza

Confronto tra il Regolamento (UE) 2023/1230 sulle Macchine e il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) in merito al Sistema di Gestione della Qualità (QMS):

ObbligoRegolamento Macchine (2023/1230)Regolamento IA (2024/1689)
Ambito del QMSObbligatorio per produzione in serie e modulo H.Obbligatorio per fornitori di sistemi di IA ad alto rischio (Art. 17.1).
Conformità normativaImplicita nel processo di produzione in serie.Esplicita: deve includere una strategia per la conformità normativa (Art. 17.1.a).
Gestione dei rischiDichiarata come principio generale, non integrata nel QMS.Integrata nel QMS (Art. 17.1.g e Art. 9).
Governance dei datiNon specificata.Parte cruciale del QMS, inclusa la definizione del ciclo di vita dei dati (Art. 17.1.f).
Monitoraggio post-marketRegistro dei reclami (Art. 10.4).QMS integrato nel sistema di monitoraggio post-commercializzazione (Art. 17.1.h e Art. 72).
Notifica incidentiAzioni correttive immediate (Art. 10.9).Il QMS integra le procedure per la segnalazione di incidenti gravi (Art. 17.1.i e Art. 73).
Responsabilità dirigenzialeStruttura organizzativa e poteri della direzione.Menziona esplicitamente il quadro di responsabilità (accountability) (Art. 17.1.m).

Firmatari: Danimarca, Slovenia e Spagna.