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Allucinazioni IA: Google condannata in Germania e Deepseek si impegna in Italia

Secondo una recente sentenza tedesca, Google deve essere considerato legalmente responsabile per i contenuti errati generati dalle sue panoramiche AI. Il tribunale ha stabilito che tali riassunti non sono semplici aggregazioni di link, ma costituiscono dichiarazioni autonome create direttamente dall’azienda. Poiché queste risposte sintetiche scoraggiano gli utenti dal visitare le fonti originali, Google perde i privilegi di neutralità tipici dei motori di ricerca tradizionali. Questa decisione implica che i fornitori di intelligenza artificiale generativa dovranno probabilmente stipulare accordi di licenza con fonti attendibili per garantire l’accuratezza dei dati. Inoltre, la sentenza rafforza le normative europee sulla concorrenza, definendo l’AI Overview come un prodotto distinto che non può godere di un posizionamento privilegiato. In definitiva, tale orientamento legale mira a elevare la qualità dell’informazione online, obbligando le Big Tech a rispondere delle proprie “allucinazioni” algoritmiche.

La responsabilità editoriale dei motori di ricerca nell’era dell’IA

La transizione tecnologica dai motori di ricerca tradizionali, basati sull’indicizzazione di link e brevi anteprime, verso sistemi evoluti di “AI-generated overviews” segna un punto di svolta fondamentale per la governance digitale e la tutela dei diritti civili online. La sentenza emessa dal Tribunale Regionale di Monaco I nel 26 O 869/26 il 28 maggio 2026 rappresenta un tassello cruciale in questo scenario, definendo i confini della responsabilità legale per i contenuti generati artificialmente attraverso modelli linguistici di grandi dimensioni. L’integrazione della IA generativa all’interno delle pagine dei risultati di ricerca trasforma radicalmente il ruolo del fornitore di servizi: da mero intermediario tecnico, deputato a facilitare l’accesso a fonti esterne, il motore di ricerca diviene un fornitore di contenuti propri, operando una sintesi assertiva che altera la percezione dell’affidabilità dell’informazione.

Questa metamorfosi incide profondamente sul paradigma dell’intermediazione, poiché l’utente non si trova più di fronte a una lista neutra di fonti da consultare criticamente, ma riceve una risposta autonoma che si presenta come una verità consolidata e definitiva. La decisione del tribunale tedesco evidenzia come questa evoluzione porti inevitabilmente alla questione della responsabilità legale diretta, poiché la natura di queste risposte generate sottrae al destinatario l’onere della verifica, introducendo la necessità di una revisione del regime di esenzione per gli intermediari.

La coperta corta del “Host Provider”

Nel corso del procedimento, la difesa di Google ha tentato di invocare le esenzioni di responsabilità previste dagli articoli 4-6 del Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act – DSA), sostenendo che le “AI Overviews” rientrassero nell’attività di hosting passivo. Tuttavia, la corte ha respinto fermamente questa interpretazione, operando una distinzione netta tra la visualizzazione di snippet e la creazione di testi sintetici indipendenti.

Il tribunale tedesco ha stabilito che le panoramiche generate dall’IA non sono mere aggregazioni di dati di terzi, ma costituiscono dichiarazioni distinte attribuibili direttamente al fornitore. La corte ha introdotto un’analogia fondamentale, equiparando le AI Overviews ai testi delle riviste (magazine texts), in quanto dotate di una struttura espositiva autonoma, comprensibile di per sé e priva di rinvii necessari a interpretazioni alternative. A differenza della ricerca tradizionale, considerata essenziale per rendere utilizzabile la massa di dati del web, le sintesi prodotte dall’IA non sono state ritenute indispensabili per l’uso di Internet. Esse rappresentano un servizio supplementare che canalizza la risposta attraverso algoritmi proprietari, eliminando l’incentivo per l’utente a verificare la fonte originale.

L’adozione della responsabilità editoriale

Il tribunale ha ravvisato un’adozione di responsabilità editoriale basata sul fatto che Google assume esternamente la paternità del contenuto. Organizzando la risposta con rubriche specifiche quali “Cosa puoi fare” o “Caratteristiche della truffa”, il sistema non si limita a indicizzare ma rielabora attivamente le informazioni. Poiché Google ha introdotto l’IA e detiene il controllo esclusivo sugli algoritmi, esso è configurabile come “Provider” ai sensi dell’Articolo 3, paragrafo 3 dell’AI Act, dovendo rispondere dei risultati prodotti. Questa transizione verso la responsabilità diretta riflette il passaggio da un’attività passiva a un intervento creativo sulla materia informativa, dove l’errore algoritmico si traduce immediatamente in responsabilità per fatto proprio, collegando la teoria giuridica al danno reputazionale concreto subito dall’attore.

La Germania sta pensando ad introdurre una categoria separata per i motori di ricerca basati sull’intelligenza artificiale nel settore dei media. Tra gli elementi nuovi che si vogliono introdurre, figurano l’obbligo di citazione e collegamento delle fonti, la trasparenza in merito all’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, il divieto di discriminazione nei confronti dei contenuti giornalistici e la nomina di un rappresentante designato per la notifica degli atti. Non è una cattiva idea.

Il caso specifico riguarda il gruppo editoriale Verlagshaus24 e la sua controllata GeraMont Verlag, la cui onorabilità aziendale è stata compromessa da affermazioni false generate dall’algoritmo di ricerca. La corte ha accertato che il sistema non si è limitato a riportare dati esistenti, ma ha attivamente plasmato un contesto diffamatorio: la funzione di “auto-complete” di Google, suggerendo termini come “truffa” (Betrugsmasche) in associazione al nome dell’azienda, ha contribuito a incanalare l’IA verso la generazione di sintesi mendaci. L’analisi tecnica ha rivelato la presenza di gravi “hallucinations” che hanno portato il sistema ad associare erroneamente l’attore a entità legali distinte e coinvolte in illeciti, quali “Medienverlag 24” e “SEO Dienstleistungs-GmbH”. L’IA ha fallito nel distinguere tra i diversi soggetti giuridici, attribuendo a Verlagshaus24 avvertimenti legali e denunce per “trappole per abbonamenti” che le fonti originali citate riferivano esplicitamente ad altre società. Tale violazione dei personality rights non è stata considerata un mero glitch tecnico inevitabile, bensì una conseguenza della scelta di Google di presentare una sintesi assertiva e auto-esplicativa priva di meccanismi di controllo adeguati. L’algoritmo ha distorto la realtà fattuale proiettando sull’attore le condotte illecite di terzi, dimostrando come la sintesi algoritmica possa generare pregiudizi economici irreparabili e trasformando un errore tecnico in un rischio sistemico per il mercato che mina la protezione della personalità aziendale.

L’Impatto AI sulla concorrenza e sul diritto d’autore

La sentenza di Monaco riverbera i suoi effetti ben oltre la protezione dei diritti della personalità, influenzando direttamente il panorama della concorrenza e gli obblighi normativi imposti dall’AI Act e dal Digital Markets Act (DMA). Le AI Overviews, offrendo risposte esaustive e autosufficienti, tendono a cannibalizzare il traffico verso i siti web originali, eliminando l’incentivo economico per l’utente a cliccare sulle fonti citate. Questo modello trasforma i fornitori di GenAI in concorrenti diretti degli editori da cui traggono i dati per l’addestramento e la sintesi. La decisione giudiziaria sottolinea che l’eliminazione della protezione di “host provider” impone una nuova disciplina editoriale: per evitare responsabilità legali derivanti da errori o diffamazioni, i fornitori dovranno necessariamente stipulare accordi di licenza strutturati con fonti affidabili. La qualità del dato e la correttezza del processo di sintesi diventano requisiti legali imprescindibili, poiché il superamento della neutralità tecnica impedisce ai giganti tecnologici di utilizzare l’automazione come scudo contro le pretese risarcitorie. In questo senso, la sentenza conferma che le AI Overviews costituiscono un prodotto distinto dalla ricerca tradizionale, la cui autoreferenzialità deve essere bilanciata da obblighi di accuratezza analoghi a quelli della stampa professionale.

Il caso tedesco di Google e Deepseek in Italia

Il quadro delineato dal Tribunale di Monaco offre criteri interpretativi fondamentali per analizzare le dinamiche emergenti in altri contesti europei, come il dibattito sollevato dalla gestione dei dati operata da Deepseek in Italia.

Sebbene le architetture tecnologiche differiscano e in un caso abbiamo una sentenza di un giudice e nell’altro l’istruttoria di un’autorità indipendente nazionale (la nostra Antitrust) il principio stabilito in Germania, secondo cui l’indipendenza editoriale del testo generato esclude le tutele per gli intermediari passivi, appare come un cardine della futura analisi comparata. Nel caso di modelli emergenti, l’applicazione del concetto di “gestione del rischio algoritmico” diventa centrale: qualora il sistema aggreghi dati in modo assertivo, il fornitore assume la veste di “Provider” ai sensi dell’Articolo 3, paragrafo 3 dell’AI Act e deve rispondere delle distorsioni informative prodotte. L’approccio italiano dovrà confrontarsi in futuro anche con la capacità di questi modelli di generare dichiarazioni probabilistiche percepite dal pubblico come fatti accertati, richiedendo un controllo rigoroso sulla fonte del dato. In conclusione, il precedente tedesco evidenzia l’urgenza di una giurisprudenza armonizzata a livello europeo che non permetta all’innovazione tecnologica di eludere la responsabilità civile, assicurando che la sintesi algoritmica sia soggetta a criteri di verità e trasparenza a tutela della dignità dei soggetti coinvolti.

Scrive Andrea Monti su Repubblica “I disclaimer non cancellano la responsabilità”.

Il caso di Fable 5 e quello di AI Overview sono una spia dell’ulteriore limitazione del concetto di “neutralità” dell’intermediario. (…) È comprensibile che Big Tech provi a limitare le proprie responsabilità in nome di “autonomie agentiche” o altre marketing buzzword. Scrivere “XYZ può sbagliare” è un modo per indurre surrettiziamente la percezione che non sia chi offre il servizio a dover pagare i danni perché “è colpa dell’AI”, ma la sentenza tedesca ricorda che questo approccio non funziona. In altri termini, il fatto che un software “faccia da solo” non significa trasferire sul programma la responsabilità giuridica per le scelte di progettazione che condizionano il modo in cui opera.