ROMA, 30 MAR 2026 – Il decreto legge Bollette finisce nel mirino degli esperti per le misure introdotte in fase di conversione, giudicate penalizzanti per il comparto delle telecomunicazioni. A lanciare l’allarme è Dario Denni, consulente regolatorio e fondatore di Europio Consulting, che sposa senza riserve le critiche già sollevate da Asstel.
«Ha ragione Asstel – dichiara Denni –. Le norme approvate in extremis colpiscono in modo discriminatorio i player telco che si sono diversificati nei servizi energetici. Si introducono limiti pesanti alle loro comunicazioni commerciali verso i clienti esistenti».
Secondo l’analisi di Denni, ci si trova di fronte a un’asimmetria regolatoria ingiustificata in un contesto di mercato sempre più convergente: «Le Telco sono già sotto pressione per gli ingenti investimenti in reti fisse e mobili. Gli operatori di telecomunicazione sono vessati da adempimenti di ogni tipo. Restringere la possibilità di proporre in tutti i modi possibili offerte bundle significa togliere una leva strategica fondamentale per fidelizzare la clientela e compensare l’erosione dei margini tradizionali».
Il fondatore di Europio Consulting punta il dito anche sulle ricadute per l’erario: «Questi provvedimenti non sono “a costo zero” per lo Stato. I mancati introiti degli operatori si traducono direttamente in minore gettito fiscale per le casse del Leviatano, tra minori IRES, IRAP e IVA indiretta. Ogni restrizione commerciale ha un impatto reale sull’economia del settore e, a cascata, sul bilancio pubblico».
Denni critica inoltre l’eccesso di normazione, parlando di iper-regolamentazione che supera le direttive europee e crea un «bacino ristretto e fangoso dove si fatica a navigare». Per l’esperto, l’utente finale è già ampiamente garantito dagli adempimenti preesistenti e servirebbe invece «meno intervento puntiforme e più analisi seria degli impatti complessivi prima di legiferare».
Il rischio concreto è quello di penalizzare il motore dell’innovazione digitale italiana, introducendo distorsioni competitive che nel medio periodo non aiuteranno né le imprese né i consumatori. Facciamo alcuni esempi.
L’emendamento che ha introdotto “Misure straordinarie volte a sostenere i costi di acquisto dell’energia elettrica delle famiglie”
Articolo 1.
(Misure straordinarie volte a sostenere i costi di acquisto dell’energia elettrica delle famiglie)
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Correttezza, trasparenza e adeguatezza delle attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni)
1. Gli operatori dei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni che offrono o promuovono contratti di fornitura a clienti finali sono responsabili della correttezza, della trasparenza e dell’adeguatezza delle attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale svolte direttamente o tramite reti di vendita.
??2. Prima della conclusione del contratto di fornitura, l’operatore di cui al comma 1 acquisisce le informazioni necessarie sulle esigenze del cliente e valuta l’adeguatezza della proposta contrattuale.
??3. Le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo sono stabilite dalle competenti Autorità di regolazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sulle tecnologie disponibili al civico si legga l’art.13 del DL PNRR “Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche”
- TESTO ARTICOLO 13 DECRETO LEGGE PNRR
Art. 13 – Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche
b) all’articolo 98-quaterdecies, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«I fornitori di servizi di accesso a internet hanno l’obbligo di fornire, altresi’, al consumatore le informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso disponibili all’indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell’offerta dei servizi di connettivita’, prevista dall’articolo 22 del presente codice. L’Autorita’ vigila sull’attuazione delle disposizioni del presente comma e applica le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».
Sugli emendamenti in fase di conversione di un decreto legge e la questione di fiducia
Il Parlamento è attualmente impegnato “Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico” (2809).
Sugli emendamenti in fase di conversione di un decreto in legge in legge e sulla eventuale “questione di fiducia” mi sono espresso 20 anni fa e nulla è cambiato.
Lunedì 30 marzo la Camera dei Deputati ha iniziato l’esame del disegno di legge sull’energia e sulle bollette (C. 2809). Durante la seduta, il relatore On. Zucconi (Fratelli d’Italia) ha presentato il provvedimento. È seguita poi la discussione generale. Successivamente il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo, impedendo così la presentazione e la votazione di eventuali emendamenti. La votazione finale è prevista oggi, martedì 31 marzo, a partire dalle ore 14:00, preceduta dalle dichiarazioni di voto che inizieranno alle 12:20.
Perchè all’Italian Data Center Association piace il DL Bollette
ROMA, 1 aprile 2026 – Il Presidente dell’Italian Data Center Association (IDA), Sherif Rizkalla, ha espresso soddisfazione per il risultato parlamentare, ringraziando Governo e Parlamento per l’attenzione bipartisan riservata alle infrastrutture digitali, ormai riconosciute come pilastro strategico per la competitività del Paese. «Accogliamo con favore l’esito delle votazioni sugli emendamenti all’articolo 8 e l’approvazione in prima lettura del provvedimento – ha dichiarato Rizkalla – Si tratta di un segnale importante di consapevolezza rispetto al ruolo strategico delle infrastrutture digitali». In particolare, IDA apprezza l’accoglimento di due emendamenti chiave emersi dal confronto con le istituzioni:
- l’inclusione della fase di esercizio nel procedimento autorizzativo;
- la possibilità di indicare, ai fini dell’autorizzazione, una soluzione temporanea di connessione alla rete in media tensione.
Queste modifiche – sottolinea il presidente di IDA – rendono il quadro normativo più aderente alle esigenze operative del settore e rappresentano passi concreti verso una maggiore efficienza e realizzabilità dei progetti. Rizkalla guarda ora con fiducia alla fase attuativa, auspicando un efficace coordinamento tra Ministeri e autorità competenti per garantire un’applicazione omogenea delle norme su tutto il territorio nazionale durante il periodo transitorio. «In questo contesto – ha concluso il presidente di IDA – riteniamo che una più puntuale disciplina del regime transitorio, come quella proposta da IDA nel corso dell’iter parlamentare, avrebbe potuto rafforzare ulteriormente l’efficacia del provvedimento, assicurando maggiore chiarezza e continuità ai procedimenti in essere». La posizione dell’associazione conferma il valore di un dialogo costruttivo tra istituzioni e stakeholder per sostenere lo sviluppo sostenibile e competitivo dell’infrastruttura digitale italiana.
Articolo 8
Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati
- L’autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento e l’esercizio dei centri dati di cui all’articolo 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, nonché delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione, è rilasciata, nell’ambito di un procedimento unico, dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’articolo 7, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



