ATTO CAMERA INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE   5/05181

Martedì 24 marzo 2026, seduta n. 633

GRIPPO e PASTORELLA. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

il Ministero della cultura ha adottato il decreto 23 febbraio 2026 («Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi») con cui ha aggiornato le tariffe del compenso per copia privata di cui all’articolo 71-septies della legge n. 633 del 1941 e introdotto espressamente nel relativo perimetro anche la «memoria in cloud», estendendo quindi il meccanismo a servizi digitali distinti dai tradizionali supporti e dispositivi fisici;

nella parte motivata del provvedimento il Ministero richiama l’istruttoria svolta nel corso del 2025, la consultazione delle categorie interessate e l’acquisizione di osservazioni scritte, ritenendo che tali passaggi abbiano soddisfatto le esigenze partecipative, istruttorie e di contraddittorio, nonostante il testo pubblicato non riporti modifiche rispetto a quello posto in consultazione;

successivamente alla definizione del nuovo assetto tariffario, diverse associazioni rappresentative del settore tecnologico e digitale hanno espresso forte preoccupazione per gli effetti del provvedimento;

in particolare, Anitec-Assinform, ha definito il nuovo assetto un intervento «anacronistico», osservando che esso comporterebbe un incremento dei costi intorno al 20 per cento ed estenderebbe il meccanismo anche al cloud storage, che si prefigurerebbe come un’evidente doppia imposizione, applicandosi sia al dispositivo per l’accesso al cloud che al cloud storage stesso;

parimenti, Aiip e Assintel, hanno espresso «sconcerto» riguardo alla versione definitiva del decreto, affermando che confermerebbe senza modifiche sostanziali le anticipazioni circolate nell’estate del 2025; nel medesimo comunicato le associazioni hanno reso noto di valutare iniziative di impugnazione avverso tale scelta;

alla luce di tali prese di posizione pubbliche, appare opportuno verificare se l’intervento regolatorio adottato dal Ministero sia stato definito sulla base di criteri pienamente proporzionati, tecnologicamente aggiornati e coerenti con l’esigenza di non ostacolare lo sviluppo dei servizi digitali e del mercato del cloud in Italia;

si ricorda che l’Italia costituisce già un’eccezione, nel panorama europeo, in materia di equo compenso per copia privata nel settore delle memorie digitali. Ad esempio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Belgio esentano gli hard disk e gli SSD interni, mentre applicano agli hard disk portatili tariffe significativamente inferiori a quelle vigenti in Italia –:

quali siano gli elementi istruttori, i dati economici e i criteri di proporzionalità e quantificazione dell’incidenza economica nei confronti dei titolari dei diritti che hanno giustificato l’incremento delle tariffe e l’estensione del compenso anche alla memoria o allo spazio di memorizzazione in cloud, fattispecie che si potrebbe prefigurare come una duplice imposizione, applicata sia ai dispositivi sia ai servizi di memorizzazione cloud.

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 marzo 2026
nell’allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)

Ringrazio le onorevoli interroganti per il quesito posto, che ci consente di fare chiarezza sulle azioni condotte dal Ministero della cultura in ossequio agli obblighi imposti dall’Unione europea a tutela dell’intera categoria artistica e industriale.
In via preliminare, va rammentato che il compenso per copia privata rientra tra le eccezioni alle facoltà esclusive riconosciute ai titolari dei diritti dalla Direttiva 2001/29/CE (Direttiva Infosoc) che ha conferito agli Stati membri la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione.
In altre parole, il compenso per copia privata nasce come meccanismo di compensazione, per consentire da un lato ai privati di poter effettuare per uso personale e senza scopo di lucro copie di opere protette dal diritto d’autore e, dall’altro, di fornire un «equo compenso» agli autori, per il tramite della ridistribuzione dei compensi versati alle collecting da chi fabbrica o importa i supporti vergini. Il compenso dovuto dai fabbricanti e dagli importatori è incorporato nel prezzo dei prodotti e non è quindi dovuto direttamente dal consumatore.
Orbene, il decreto ministeriale del 23 febbraio 2026 è intervenuto procedendo all’aggiornamento delle tariffe del compenso per copia privata ed estendendo il compenso anche per «la memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud».
È appena il caso di chiarire che la suddetta estensione recepisce il principio sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale nel 2022 ha fornito un’interpretazione estensiva dell’espressione «riproduzioni su qualsiasi supporto», contenuta nella citata Direttiva Infosoc. Con tale pronuncia la Corte di giustizia dell’Unione europea ha equiparato sotto il profilo tecnico e giuridico il salvataggio di una copia di un’opera protetta in uno spazio di memorizzazione cloud alla «sua riproduzione su qualsiasi altro supporto o dispositivo».
Nella stessa pronuncia è stato anche chiarito che è rimessa alla discrezionalità dei singoli Paesi membri l’individuazione dei soggetti dovuti al compenso, nonché la forma, le modalità e il livello del compenso dovuto.
Fatte queste doverose premesse, il decreto ministeriale 23 febbraio 2026, n. 88 scaturisce da una istruttoria accurata, che si è avvalsa di ben 3 indagini di mercato, dell’apporto del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore e dell’analisi dei contributi pervenuti dall’ampia consultazione condotta.
L’analisi dei sistemi compensativi vigenti nei principali Paesi Unione europea restituisce un’immagine diversa da quella descritta nel quesito posto. Infatti, in Europa le tariffe sugli apparecchi maggiormente diffusi sono state confermate o riviste al rialzo, mentre in Italia le tariffe restano al di sotto della media europea. Con il nuovo decreto ministeriale non è stato introdotto alcun aumento, ma si è inteso procedere all’adeguamento delle tariffe ancora ferme al 1 gennaio 2021 secondo l’indice ISTAT e tenendo conto del crescente utilizzo delle memorie in cloud e dei principi dettati recentemente dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Si tratta di una decisione di buon senso, frutto di un contemperamento di interessi, pur nel rispetto delle big tech per cui noi nutriamo rispetto e attenzione, ma sempre a tutela degli autori e della loro creatività. scarica pdf