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Mobile Fortify: come gli agenti USA possono identificarti con un click e attingere dai database europei

La notizia la da il WSJ, gli agenti ICE possono disporre di Mobile Fortify negli Stati Uniti — l’app che permette agli agenti di identificare una persona con un click, incrociare i dati con l’Immigration e procedere all’arresto immediato — non è solo un aggiornamento tecnologico. È il compimento di un incubo che il compianto Professor Stefano Rodotà, con una lungimiranza incredibile, aveva previsto e problematizzato già cinquant’anni fa.

Rodotà parlava della “persona elettronica”, avvertendo che il rischio del progresso non era la macchina in sé, ma la trasformazione dell’uomo in un “corpo trasparente” davanti al potere, e così è stato. Con Mobile Fortify, il corpo cessa di essere un’entità inviolabile per diventare un aggregato di dati interrogabili in tempo reale, non solo orientando scelte di consumo, abitudini, distorcendo il pensiero critico. Stavolta c’è qualcosa di più.

Siamo passati dalla sorveglianza dei luoghi alla sorveglianza dei flussi biologici, i dati delle nostre vite che segnano la nostra stessa esistenza. Non c’è più bisogno di un mandato, di un sospetto fondato o di un’indagine tradizionale: basta la scansione della foto carpita al volo dall’agente di pubblica sicurezza. La decisione dell’agente viene declassata a mera esecuzione di un output: se lo schermo è rosso, scattano le manette. È in ultima analisi, anche la fine della discrezionalità umana e l’inizio della coercizione guidata dai dati. Il vero dramma sollevato da Rodotà, e che oggi esplode con forza, è la scomparsa del limite. Per Rodotà, il diritto di “essere lasciati soli” era il fondamento della libertà democratica; Mobile Fortify è lo strumento ingannatorio che rende quel silenzio tecnicamente impossibile.

Gli USA peraltro, hanno richiesto accesso diretto ai database delle polizie europee spingendo per una radicale ristrutturazione del Visa Waiver Program (VWP), che permette a cittadini di 43 paesi – principalmente europei – di viaggiare negli Stati Uniti senza visto per soggiorni fino a 90 giorni. La nuova condizione impone la stipula di un Enhanced Border Security Partnership (EBSP), concedendo alle autorità USA accesso diretto e in tempo reale ai database nazionali della polizia, inclusi impronte digitali, immagini facciali, record criminali e dati immigrazione.Questa richiesta scade il 31 dicembre 2026: in caso di rifiuto, i paesi rischiano l’esclusione dal VWP, con obbligo di visto per milioni di viaggiatori. L’UE vorrebbe negoziare un accordo quadro per coordinare la risposta, cercando reciprocità e garanzie GDPR ma la questione solleva preoccupazioni che vanno ben oltre la privacy, sovranità e precedenti pericolosi per la protezione dati nella dimensione transatlantica. Il tutto, adesso, sarà amplificato da Mobile Fortify.

Il 2026 si annuncia come l’anno di grandi sconvolgimenti dello Stato di diritto: decidiamo adesso se il cittadino è ancora un soggetto di diritti o se è diventato un semplice bit di informazione in attesa di essere processato da un algoritmo di polizia.

Il Garante Privacy europeo Wojciech Wiewiórowski e l’uso dei nostri dati biometrici da parte degli americani

C’è a questo punto da mettere in rapporto la sovranità digitale europea e la protezione della privacy dei cittadini nel contesto dei rapporti transatlantici. Al centro della riflessione del Garante europeo della protezione dei dati, Wojciech Wiewiórowski, c’è sempre una tensione strutturale tra le esigenze di sicurezza nazionale, spesso dettate da Washington, e i diritti fondamentali sanciti dai trattati dell’Unione Europea. Il fulcro della questione risiede nei cosiddetti Partenariati per la sicurezza delle frontiere rafforzati, che rappresentano un’espansione senza precedenti della condivisione di dati biometrici tra le due sponde dell’Atlantico. La richiesta statunitense di accedere ai database nazionali di impronte digitali e scansioni facciali come condizione per il mantenimento dell’esenzione dal visto per i cittadini europei pone un dilemma etico e politico di vasta portata, poiché trasformerebbe radicalmente la natura dei flussi informativi internazionali.

Uno dei temi portanti riguarda la finalità dei dati e il rischio di una loro deriva operativa. La posizione del Garante è netta nel sottolineare che la legittimità di tali accordi dipende esclusivamente dal rispetto rigoroso degli scopi originariamente concordati. Tuttavia, l’esperienza storica dei rapporti con le agenzie statunitensi suggerisce una costante vigilanza, poiché non è raro che informazioni raccolte per finalità specifiche vengano poi utilizzate in ambiti diversi, come dimostrato dalle preoccupazioni relative all’accesso illimitato concesso a nuove strutture governative americane, tra cui il citato Dipartimento per l’efficienza governativa. Questo fenomeno, spesso descritto come un allargamento improprio delle competenze, minaccia la fiducia reciproca e mette a rischio la conformità giuridica degli scambi.

La fragilità del Quadro transatlantico sulla privacy dei dati rappresenta un altro punto di criticità fondamentale. La validità di questo sistema si poggia sulla garanzia che organismi indipendenti negli Stati Uniti vigilino sul trattamento dei dati degli europei. Tuttavia, i recenti cambiamenti politici a Washington e l’avvicendamento di figure chiave in ruoli di controllo hanno sollevato forti dubbi sull’effettiva autonomia di tali enti. Se viene a mancare l’indipendenza della supervisione, l’intera impalcatura del Data Privacy Framework rischia di crollare, seguendo il destino dei precedenti accordi già annullati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il passato ci insegna che l’assenza di garanzie giurisdizionali adeguate per i cittadini stranieri negli Stati Uniti è il principale ostacolo alla stabilità legale di questi trattati.

Un elemento di novità e preoccupazione è rappresentato dall’avvento dell’intelligenza artificiale generativa e dal suo potenziale utilizzo per scopi di sorveglianza di massa. Il fatto che i giganti tecnologici americani, pur ponendo limiti formali all’uso dei loro strumenti contro i propri concittadini, non offrano le medesime tutele esplicite per gli europei apre uno scenario inquietante. Si profila il rischio che le tecnologie di IA, integrate nelle infrastrutture di difesa e sicurezza americane, possano essere impiegate per monitorare sistematicamente popolazioni alleate senza un quadro regolatorio condiviso. Sebbene questo pericolo possa sembrare simile a quanto già previsto da leggi come il Cloud Act, l’efficienza e la scala dei nuovi strumenti algoritmici rendono la minaccia qualitativamente diversa e più pervasiva.

In questo contesto, il ruolo dell’Unione Europea come attore unitario diventa essenziale. Wiewiórowski evidenzia correttamente come nessuno Stato membro, indipendentemente dal suo peso economico o politico, possieda la forza negoziale necessaria per trattare singolarmente con una superpotenza come gli Stati Uniti senza compromettere gli standard di protezione dei propri cittadini. La frammentazione in accordi bilaterali indebolirebbe la posizione europea, permettendo a Washington di imporre condizioni che potrebbero erodere i diritti fondamentali. Solo attraverso un quadro normativo solido e centralizzato a livello comunitario è possibile garantire che i negoziati non diventino una concessione unilaterale di sovranità sui dati personali.

In ultima analisi, il dibattito sollevato dal GEPD non riguarda solo la tecnica dei flussi informatici, ma l’identità stessa dell’Europa come baluardo della privacy nell’era digitale. La capacità delle autorità di controllo di intervenire con lo strumento estremo del divieto di trasferimento dei dati rimane l’ultima linea di difesa, ma l’obiettivo primario deve essere la costruzione di una partnership basata sulla reciprocità e sulla certezza del diritto. La sfida per i negoziatori europei sarà dunque quella di bilanciare la necessità politica di mantenere la libera circolazione dei cittadini con l’obbligo morale e legale di proteggere l’integrità dei loro dati biometrici, evitando che la sicurezza diventi un pretesto per una sorveglianza indiscriminata e senza confini.

Ecco un articolo giornalistico che riassume i punti cardine della storica sentenza del 19 marzo 2026.


Aggiornamento Marzo 2026 – Stop al fotosegnalamento selvaggio: la Corte UE blinda i dati biometrici

Lussemburgo – Con la sentenza nella causa C-371/24 (Comdribus), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha tracciato una linea invalicabile a tutela della privacy dei cittadini. La decisione, pronunciata il 19 marzo 2026, stabilisce un principio chiaro: le forze di polizia non possono raccogliere impronte digitali e fotografie in modo sistematico e automatico su ogni sospettato. Ogni prelievo deve essere giustificato da una “stretta necessità”.

Il caso: la ribellione di “HW”

La vicenda nasce a Parigi nel maggio 2020. Un cittadino, indicato con le iniziali HW, viene fermato per aver organizzato una manifestazione non autorizzata. Durante le procedure di rito, HW si rifiuta di sottoporsi al rilievo segnaletico. Nonostante il successivo proscioglimento dal reato principale, l’uomo viene condannato proprio per quel rifiuto. La Corte d’appello di Parigi, incerta sulla legittimità della norma francese rispetto ai trattati europei, ha investito della questione la Corte UE.

La decisione: dati sensibili e protezione rafforzata

I giudici di Lussemburgo hanno ribadito che impronte e foto del volto non sono semplici dati identificativi, ma categorie sensibili (art. 10 della Direttiva LED 2016/680) che richiedono una protezione speciale.

Il verdetto della Corte si articola su tre pilastri fondamentali:

  1. Addio agli automatismi: Una legge nazionale non può imporre la raccolta biometrica generalizzata basandosi solo sull’esistenza di un sospetto. Serve una valutazione caso per caso.
  2. L’obbligo di motivazione: La polizia deve spiegare — anche brevemente — perché quel rilievo è indispensabile per l’indagine. Questo onere non è considerato un ostacolo operativo, ma una garanzia democratica per permettere il diritto al ricorso.
  3. Sanzioni proporzionate: Se il prelievo dei dati non era “strettamente necessario”, la condanna penale per chi si rifiuta di fornirli deve decadere.

Cosa cambia per le forze dell’ordine e per l’Italia

La sentenza non impedisce il lavoro della polizia: la raccolta resta lecita se serve a identificare una persona senza documenti o per scopi investigativi specifici (come il confronto con tracce trovate sulla scena del crimine). Tuttavia, mette fine alla pratica della “schedatura di routine” per reati minori o manifestazioni.

Per gli Stati membri, Italia inclusa, si apre ora una fase di revisione normativa. Disposizioni come l’art. 349 del Codice di procedura penale o il TULPS dovranno essere interpretate in modo più restrittivo, garantendo che ogni fotosegnalamento sia accompagnato da una motivazione individuale che ne attesti la reale utilità investigativa.

Il verdetto rappresenta una vittoria per i diritti fondamentali, rafforzando la tutela contro la sorveglianza biometrica di massa. In un’epoca di crescente digitalizzazione, la Corte UE conferma che la sicurezza pubblica non può giustificare una raccolta indiscriminata e opaca dei tratti biologici che definiscono l’identità di ogni individuo.