RegTech News torna ad occuparsi del Compenso per Copia Privata dopo il famoso articolo “ecco il decreto giulivo che tassa il Cloud“. Nell’articolo abbiamo criticato il decreto del Ministro Alessandro Giuli del 23 febbraio 2026, definendolo una nuova tassa ricorrente sul cloud storage (fino a 2,40 € al mese per utente) sottolineando come l’estensione del compenso per copia privata al cloud crei una doppia imposizione rispetto ai dispositivi già tassati, penalizzi i provider italiani e rischi di danneggiare la competitività del settore digitale italiano. Adesso occorre precisare meglio le cause per cui il Decreto Giuli è contro la legge ed affrontare così la parte tecnica della questione che rischia di condannare l’Italia ad una procedura di infrazione europea. Di parere opposto il Ministero della Cultura e la Siae, che difendono la legittimità della norma equiparandola alle linee guida della Corte di Giustizia UE del 2022. Dal punto di vista dei titolari dei diritti d’autore, l’estensione al cloud rappresenta un adeguamento necessario e un “equo indennizzo” per la riproduzione privata di opere protette nell’ecosistema digitale contemporaneo. Ma i provider cloud italiani non sono d’accordo e la parola passa ora ai magistrati del Tar. Ecco cosa rischia l’Italia.
Sommario
Aggiornamento del 18 Giugno 2026 – Accolta la sospensiva
Il 18 giugno 2026 il TAR Lazio ha pubblicato l’ordinanza cautelare collegiale con cui ha accolto l’istanza dei ricorrenti e ha sospeso l’efficacia delle disposizioni del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2026 relative all’estensione del compenso per copia privata ai servizi cloud.
In particolare, sono state bloccate le nuove definizioni e la tariffa mensile (calcolata per GB e per utente) applicabili agli spazi di memorizzazione in cloud. La sospensione è provvisoria, in attesa del giudizio di merito, nel frattempo i provider cloud non devono applicare (per adesso) gli obblighi introdotti dal decreto per questa parte.
Aggiornamento del 26 Maggio 2026 – Il TAR Lazio ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da IBM Italia contro il Ministero della Cultura e la SIAE
Il Tar del Lazio ha temporaneamente congelato il decreto del ministero della Cultura che estendeva il pagamento dell’equo compenso per copia privata anche ai servizi di archiviazione in cloud aziendali. La decisione è arrivata in seguito ai ricorsi d’urgenza presentati dalle principali associazioni di categoria del settore tecnologico e da colossi digitali come Microsoft, Amazon Web Services, IBM e Dropbox. Le aziende si erano opposte con forza a quello che consideravano un prelievo forzoso ingiustificato a favore della SIAE, applicato a servizi di conservazione dati di tipo prettamente aziendale.
Il Presidente della Seconda Sezione Quater del Tar del Lazio ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da IBM Italia contro il Ministero della Cultura e la SIAE, sospendendo temporaneamente l’efficacia del decreto ministeriale del 23 febbraio 2026 sull’equo compenso per copia privata. La decisione monocratica, firmata il 22 maggio e pubblicata il giorno successivo, si basa sul riconoscimento delle oggettive difficoltà operative e tecnologiche che l’azienda avrebbe dovuto affrontare per adeguarsi immediatamente ai nuovi obblighi di tassazione sulle memorie e sugli spazi cloud. Il provvedimento rimarrà congelato fino al 16 giugno 2026, data in cui è stata fissata l’udienza in camera di consiglio per la discussione collegiale del caso.
MANCANZA DEI PASSAGGI ISTITUZIONALI OBBLIGATORI (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIO DI STATO)
Illegittimità del D.M. 2026 in ragione della mancanza della preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e del parere preventivo del Consiglio di Stato. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, commi 3 e 4, l. 23 agosto 1988, n. 400.
Questo decreto non è un semplice atto amministrativo, ma un vero e proprio “regolamento” (cioè una norma generale che introduce nuove regole per il futuro). Per questo motivo, la legge imponeva al Ministero di seguire una procedura precisa prima di approvarlo: informare il Presidente del Consiglio e chiedere il parere (un consiglio legale vincolante sulla correttezza dell’atto) al Consiglio di Stato. Saltare questi passaggi obbligatori rende il decreto invalido dal punto di vista della procedura. Non abbiamo contezza se ciò è stato fatto. Di certo, la procedura in questo caso è sostanziale e va rispettata altrimenti l’esito è chiaro, l’atto è invalido.
MANCATA COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA COMMISSIONE EUROPEA
Illegittimità del D.M. 2026 in ragione della omessa notifica alla Commissione Europea. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 della direttiva 2015/1535/UE e del d.lgs. 223/2017. Violazione del principio del primato del diritto dell’Unione Europea e dell’art. 117, comma 1, Cost.
Il decreto introduce nuove regole tecniche e obblighi per i fornitori di servizi internet (i provider cloud). Quando uno Stato membro dell’Unione Europea crea norme di questo tipo, ha l’obbligo tassativo di comunicarle in anticipo alla Commissione Europea e di “congelarle” per un periodo (chiamato standstill period) per permettere all’UE e agli altri Stati di verificare che non danneggino il mercato comune. Poiché l’Italia ha approvato il decreto senza fare questa notifica, il provvedimento non può essere applicato. Anche in questo caso siamo in ambito procedurale ma non è cosa da poco. In passato gli atti che non sono stati notificati correttamente alla Commissione sono stati invalidati. Questo potrebbe ripetere per l’Italia l’insuccesso che si è avuto quando si volevano imporre nuovi obblighi alle piattaforme online. Il controllo insiste non sulle ragioni di merito o di opportunità, ma sulla legittimità e sulla proporzionalità della richiesta.
ABUSO DI POTERE E TASSAZIONE DEL CLOUD SENZA UNA VERA LEGGE DEL PARLAMENTO
Illegittimità degli artt. 1 e 2 del Decreto e degli artt. 1 e 2.1, lett. q), dell’Allegato Tecnico per aver esteso alle Memorie Cloud il compenso per la riproduzione privata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 71-septies della legge 633/1941 e dell’art. 23 Cost. Violazione dei principi di legalità e gerarchia delle fontes. Violazione dei principi espressi dalla CGUE nella sentenza Austro-Mechana. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza. Difetto d’istruttoria e carenza di motivazione.
In Italia, la legge stabilisce che il Ministero può solo decidere quanto far pagare per la “copia privata” (la tassa sui dispositivi per compensare gli autori del diritto d’autore), ma non può decidere autonomamente chi deve pagare. In questo caso, il Ministero ha superato i suoi poteri: ha inventato una nuova categoria di soggetti obbligati a pagare (le società di cloud), cosa che per la Costituzione può fare solo il Parlamento con una legge vera e propria. L’estensione dell’obbligo a una nuova e diversa categoria di soggetti (i prestatori di servizi di memorizzazione in cloud) costituisce innovazione sostanziale dell’ordinamento giuridico, che incide sull’an dell’obbligazione e non sul mero quantum del compenso. Tale intervento eccede palesemente i limiti del potere ministeriale, circoscritto dalla legge primaria alla sola determinazione dell’ammontare del compenso già previsto in capo ai soggetti individuati dal legislatore. Non è una semplice portata estensiva, è un eccesso di potere rispetto alla legge primaria, serve una nuova legge per estendere l’equo compenso con decreto ai soggetti cloud non individuati dalla norma primaria. A tacer del fatto che il cloud non è un bene fisico ma un servizio.
ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA SENTENZA EUROPEA E RISCHIO DI DOPPIA TASSAZIONE
Illegittimità degli artt. 1 e 2 del Decreto e degli artt. 1 e 2.1, lett. q), dell’Allegato Tecnico per contrasto con la sentenza del 24 marzo 2022 nella causa Austro-Mechana (C-433/20). Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza, mancanza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e carenza di motivazione.
Il Ministero potrebbe aver interpretato male una fondamentale sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (il caso Austro-Mechana). Quella sentenza non obbliga affatto gli Stati a tassare il cloud, ma dice solo che possono farlo se ha senso nel loro sistema. La scelta italiana, invece, è irragionevole perché crea una doppia tassa: l’utente paga già la tassa sul diritto d’autore quando compra lo smartphone o il computer, e ora si troverebbe a pagarla una seconda volta per lo spazio di archiviazione online (cloud), generando un ulteriore guadagno ingiustificato e sproporzionato per i titolari dei diritti. Inoltre si sposta l’asse tra un bene (le memorie di archiviazione) e un servizio (il cloud storage). E’ un punto dirimente.
MANCANZA DI PROVE SU UN REALE DANNO ECONOMICO PER GLI AUTORI
Illegittimità degli artt. 1 e 2 del Decreto e degli artt. 1 e 2.1, lett. q), dell’Allegato Tecnico per contrasto con i principi fissati dalla Corte di Giustizia UE. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza, carenza di motivazione, difetto d’istruttoria, mancanza dei presupposti e travisamento dei fatti, con riferimento all’irrilevanza del danno derivante dalla copia privata in cloud.
Per imporre una tassa a favore degli autori, deve esserci la prova che i titolari dei diritti d’autore stiano subendo un danno economico reale a causa dei salvataggi in cloud fatti dagli utenti. Il Ministero ha inserito questa tassa senza fare indagini (difetto di istruttoria) e senza spiegare il perché (carenza di motivazione). Nella realtà, la maggior parte delle cose che le persone salvano in cloud sono foto personali, documenti di lavoro o copie di sicurezza di file già pagati legalmente, attività che non causano alcun danno economico agli autori. Specialmente le utenze business non hanno come finalità precipua l’archiviazione di materiale che necessita di una tassazione per copia privata.
Tra qualche mese conosceremo le risultanze di questo caso-italiano che potrebbe portare il nostro Paese ad una procedura europea di infrazione. Cosa farà adesso il Ministero di Alessandro Giuli?

