Dario Denni: #deepseek presenta impegni vincolanti alla nostra #antitrust in tema di #allucinazioni. AGCM chiede il parere dell’#agcom che è competente solo su #DSA non su codice del consumo, comunque DeepSeek non è un intermediario quindi si perde pure la valutazione come motore di ricerca (che è eventuale e si basa sulla base dati pubblici “privatizzata”). Sicuramente è la prima volta che un’antitrust nazionale impone misure specifiche su trasparenza delle allucinazioni AI, senza sanzione ma con obblighi vincolanti. Ricordiamo che ad oggi la limitazione del nostro Garante #privacy persiste, con rischi per i dati personali non risolti. DeepSeek potrebbe attuare gli impegni AGCM (es. avvertenze sulle allucinazioni), migliorando la trasparenza per gli utenti italiani che accedono via web, ma ciò non rimuove la limitazione sul trattamento dati personali su cui ci dovrebbe essere un enforcement del nostro Garante. La domanda vera è: DeepSeek si è adeguato nel frattempo al GDPR?
BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 255
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
PS12942 – DEEPSEEK/INFORMATIVA SU “ALLUCINAZIONI”
Provvedimento n. 31784
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 16 dicembre 2025;
SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni (di seguito, “Codice del consumo”);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e
pubblicità ingannevole e comparativa”, adottato dall’Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n.
31356 (di seguito, “Regolamento”);
VISTA la comunicazione del 2 aprile 2025, con cui è stato avviato il procedimento istruttorio
PS12942 nei confronti delle società Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. e Beijing
DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd.;
VISTA la comunicazione con la quale le società Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co.,
Ltd. e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. hanno presentato impegni ai sensi
dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell’articolo 10 del Regolamento, pervenuta
in data 15 settembre 2025 e successivamente integrata in data 22 settembre 2025 e in data 21
novembre 2025;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
- Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. in qualità di professionista, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, lett. b), del Codice del consumo. La società è specializzata nello sviluppo
di servizi basati sull’intelligenza artificiale. - Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd., in qualità di professionista, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, lett. b), del Codice del consumo. La società, controllata da Hangzhou
DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd., è il fornitore tecnico dell’app, offre gli algoritmi di base
per il large language model e il supporto architetturale complessivo.
II. LA PRATICA COMMERCIALE - Nella comunicazione di avvio del procedimento1 si contestava a Hangzhou DeepSeek Artificial
Intelligence Co., Ltd. e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. (di seguito,
congiuntamente ‘DeepSeek’) l’insufficiente informativa all’utenza dei propri modelli di IA circa la
possibilità che gli stessi incorrano in quelle che in gergo tecnico prendono il nome di “allucinazioni”
(situazioni cioè in cui, a fronte di un dato input inserito da un utente, il modello di IA genera uno o
più output contenenti informazioni inesatte, fuorvianti o inventate).
1 Cfr. Prot. 0024223 del 02/04/2025.
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
III.1 L’iter del procedimento
- Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del consumo, in data 2
aprile 2025 è stato avviato nei confronti del Professionista il procedimento istruttorio PS12942, ai
sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo. La comunicazione di avvio è stata pubblicata
nel Bollettino n. 23/2025 del 16 giugno 2025. - In data 27 agosto 2025 DeepSeek ha formulato istanza di accesso agli atti del fascicolo istruttorio2
che è stata evasa in data 3 settembre 20253. - Il 16 settembre 2025 DeepSeek è stata sentita in audizione4.
- DeepSeek ha presentato una proposta di impegni il 15 settembre 20255, integrata in data 22
settembre 20256 e 21 novembre 20257, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo
e dell’articolo 10 del Regolamento. - DeepSeek ha trasmesso una memoria in data 22 settembre 2025 e ha risposto in pari data alla
richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento8. - In data 9 ottobre 2025 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, del Regolamento9. - Il 9 ottobre 2025 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai
sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del consumo10, che è pervenuto in data 14 novembre
202511.
III.2 Gli elementi acquisiti - DeepSeek è un’impresa stabilita in Cina che non possiede sedi o stabilimenti altrove12 e che
eroga due servizi di IA rivolti a un’utenza non professionale: la pagina web DeepSeek Chat
accessibile dal 2 novembre 2023 anche dall’Italia e l’App DeepSeek resa disponibile a livello globale
dal 15 gennaio 2025 e da DeepSeek volontariamente rimossa dagli store italiani dopo il 29 gennaio
202513. - DeepSeek offre i propri servizi di IA in forma gratuita e open-source e senza ricorrere, in Italia,
all’utilizzo di campagne promozionali o altre attività pubblicitarie commerciali diverse e ulteriori
dalla mera pubblicazione di notizie sui propri canali ufficiali sulle piattaforme Twitter (X), Discord
e LinkedIn14. - Il professionista ha rappresentato che il fenomeno delle allucinazioni dei modelli di IA
rappresenta, a livello mondiale, una sfida oggettiva e ineliminabile per tutti gli operatori del settore,
2 Cfr. Prot. 0070041 del 27/08/2025.
3 Cfr. Prot. 0071763 del 03/09/2025.
4 Cfr. Prot. 0077197 del 19/09/2025.
5 Cfr. Prot. 0075281 del 15/09/2025.
6 Cfr. Prot. 0077557 del 22/09/2025.
7 Cfr. Prot. 0097754 del 21/11/2025.
8 Cfr. Prot. 0077557 del 22/09/2025.
9 Cfr. Prot. 0083697 del 09/10/2025.
10 Cfr. Prot. 0083776 del 09/10/2025.
11 Cfr. Prot. 0095594 del 14/11/2025.
12 Cfr. Prot. 0077557 del 22/09/2025.
13 Cfr. Prot. 0077557 del 22/09/2025.
14 Cfr. Prot. 0077557 del 22/09/2025.
BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 257
in quanto nessun AI provider ha trovato un metodo per risolvere in toto detto fenomeno, che può
soltanto essere mitigato15.
- In tale ottica, DeepSeek ha affermato di assolvere i propri doveri di diligenza migliorando
continuamente la qualità dei dati di addestramento dei propri modelli di IA e di implementare misure
tecniche per ridurre il rischio di allucinazioni. In tal senso, riferisce il professionista che per
l’addestramento dei suoi modelli vengono utilizzati più dataset (pubblicamente disponibili online),
anziché un’unica fonte, e viene impiegata la tecnologia c.d. Retrieval-Augmented Generation
(RAG), che permette ai modelli di IA la consultazione rapida e precisa di fonti informative
diversificate nel rispondere alle richieste degli utenti. Tali accorgimenti tecnici avrebbero lo scopo
di migliorare l’accuratezza e la ricchezza dei contenuti generati e al contempo ridurre il rischio di
allucinazioni16. - DeepSeek ha inoltre sostenuto che prima dell’avvio del procedimento la propria utenza fosse già
sufficientemente informata circa le limitazioni dei propri modelli di IA e fosse invitata a prestare
attenzione all’accuratezza dei risultati da questi generati. In tal senso, DeepSeek ha richiamato gli
avvisi informativi che già mostrava all’utenza, sia sull’interfaccia utente del servizio DeepSeek Chat
- al di sotto del box per l’input dei prompt -, sia all’interno dell’output generato a fronte di query
relative a tematiche sensibili (e.g., medico, legali o finanziarie). Come riportato anche nell’avvio
istruttorio, il primo di tali avvisi reca “Generated by AI, for reference only”
17; mentre il secondo
reca “This response is AI generated, for reference only”
18 all’interno del singolo output.
III.3 Gli impegni del Professionista
- In data 15 settembre 2025 DeepSeek ha presentato una prima proposta di impegni19, poi
integrata in data 22 settembre 202520 e 21 novembre 202521. - Gli impegni consistono in un pacchetto di misure volto a migliorare l’informativa sul rischio di
allucinazioni, nonché a mitigarne l’effettiva ricorrenza anche da un punto di vista sostanziale. In
dettaglio, il pacchetto di misure presentato da DeepSeek si compone di quattro linee di intervento. - In primo luogo, DeepSeek si impegna a inserire un “banner informativo permanente – in lingua
italiana”
22 al di sotto del box presente nella chat per l’input dei prompt (cioè la finestra di dialogo).
Tale banner sarà visibile agli utenti in maniera costante durante l’utilizzo del servizio, e conterrà un
messaggio esplicito del seguente tenore: “Contenuto generato da IA. Verifica sempre l’accuratezza
delle risposte, che possono contenere inesattezze” - Detto messaggio permanente apparirà
automaticamente in lingua italiana nel caso in cui l’utenza inserisca input in italiano; inoltre esso
conterrà un hyperlink ai T&C in lingua italiana, attivabile tramite clic sul banner stesso. - Inoltre, DeepSeek si impegna a implementare un ulteriore banner informativo permanente in
lingua italiana, dal contenuto analogo al precedente, anche nella pagina di sign-up (cioè primo
accesso al servizio), dove sarà collocato prima del pulsante blu “Registrati”. Tale disclaimer
informativo avrà il seguente tenore: “Iscrivendoti, accetti i Termini di utilizzo e l’Informativa sulla
15 Cfr. Prot. 0077557 del 22/09/2025.
16 Cfr. Prot. 0077557 del 22/09/2025.
17 Cfr. Prot. 0077557 del 22/09/2025.
18 Cfr. Prot. 0077557 del 22/09/2025.
19 Cfr. Prot. 0075281 del 15/09/2025.
20 Cfr. Prot. 0077557 del 22/09/2025.
21 Cfr. Prot. 0097754 del 21/11/2025.
22 Cfr. Prot. 0097754 del 21/11/2025.
23 Cfr. Prot. 0097754 del 21/11/2025.
258 BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026
privacy di DeepSeek. Contenuto generato da IA. Verificare sempre l’accuratezza delle risposte, che
possono contenere inesattezze”
24, laddove sia i “Termini di utilizzo” che l’“Informativa sulla
privacy” saranno cliccabili.
- In secondo luogo, DeepSeek si impegna a rafforzare l’informativa circa i rischi connessi alle
allucinazioni dell’IA mediante l’inserimento di un ulteriore banner informativo in lingua italiana
direttamente in chat, all’interno delle risposte generate a valle di query su tematiche ritenute di
particolare sensibilità (es. ambito medico, legale, finanziario), che avrà il seguente tenore: “Questa
risposta è generata da IA. Controllarne l’accuratezza”. Tale banner, che si andrà ad aggiungere ai
già descritti banner presenti nella pagina di registrazione e sotto il box per l’input dei prompt, avrà
lo scopo di rafforzare, ad abundantiam, l’informazione circa la natura automatica, probabilistica e
non definitiva dei contenuti generati, promuovendo un uso consapevole, critico e responsabile del
servizio in casi particolarmente delicati. Anche tale banner, così come quello presente sotto il box
nella finestra di dialogo, apparirà in lingua italiana nel caso in cui l’utenza inserisca input in italiano. - In terzo luogo, DeepSeek si impegna a tradurre integralmente in lingua italiana le “condizioni
generali”/“termini di utilizzo” del servizio (‘T&C’), inclusa la parte relativa ai rischi di
allucinazione, attualmente disponibili soltanto in lingua inglese. I T&C in lingua italiana saranno in
futuro mostrati di default ogni qualvolta DeepSeek individui indirizzi IP italiani degli utenti che
fruiscono dei suoi servizi e saranno resi raggiungibili tramite collegamenti ipertestuali, presenti sia
nella pagina di registrazione/sign-up che nel banner permanentemente presente in chat sotto il box
per l’input dei prompt descritto supra. - Infine, DeepSeek assume anche l’impegno di migliorare i propri modelli di IA, focalizzandosi
dettagliatamente sul problema delle allucinazioni, ivi incluse le (i) search hallucinations, (ii)
rewriting hallucinations, (iii) legal hallucinations e altresì (iv) behavioral hallucinations, al fine di
ridurne la quantità. - In dettaglio, la riduzione sostanziale delle allucinazioni prodotte dai modelli di IA sarà perseguita
da Deepseek tramite una strategia strutturata in tre fasi: (i) fase di pre-training, in cui DeepSeek
effettuerà un meticoloso filtraggio dei dati utilizzati per addestrare i propri modelli di IA, che
porterebbe alla rimozione dei dati di bassa qualità; (ii) fase di post-training, durante la quale,
attraverso “coppie di domanda-risposta specializzate” e processi di “reinforcement learning”
verranno ridotte le istanze di output contenenti allucinazioni; (iii) fase di implementazione, in cui,
attraverso l’accesso dei modelli di IA a informazioni esterne in tempo reale e una prioritizzazione
delle fonti autorevoli, DeepSeek mira a garantire risposte ancorate a fatti più aggiornati e quindi più
accurate e attendibili. - Quanto alle modalità di implementazione degli impegni presentati, DeepSeek si impegna a
realizzare le misure sopra descritte nell’arco di 90 giorni dal provvedimento di accettazione della
proposta di impegni. Gli impegni presentati, inoltre, ove accolti, avrebbero durata illimitata. - IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
- Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso la
rete internet, in data 9 ottobre 2025 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni (AGCom), ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del consumo25.
24 Cfr. Prot. 0097754 del 21/11/2025.
25 Cfr. Prot. 0083776 del 09/10/2025.
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- Con comunicazione pervenuta in data 14 novembre 2025
26, la suddetta Autorità ha trasmesso la
propria delibera secondo la quale “non sussistono i presupposti per esprimere il richiesto parere ai
sensi del citato articolo 27, comma 6, del Codice (del consumo)”, poiché il caso di specie concerne
“una ipotesi di violazione prevista dalla normativa e regolamentazione del settore, ossia dei servizi
digitali, in cui è competente questa Autorità”. - In particolare, secondo l’AGCom, spetta a essa, nella propria qualità di Coordinatore dei servizi
digitali per l’Italia27, “vigilare sulle norme del DSA che prevedono in capo ai prestatori di servizi
intermediari specifici obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente
e sicuro, incluse quelle che, con riferimento al caso di specie, prevedono l’obbligo per i prestatori
di servizi intermediari di fornire informazioni da includere nelle condizioni generali di servizio a
tutela dei destinatari del servizio stesso, di comunicazione trasparente, il divieto di ingannare o
manipolare i destinatari dei loro servizi o da materialmente falsare o compromettere altrimenti la
capacità dei destinatari dei loro servizi di prendere decisioni libere e informate”. Pertanto,
l’AGCom “si riserva, quale autorità competente, ogni iniziativa in merito ad eventuali violazioni
del DSA riscontrate alla luce delle evidenze trasmesse da AGCM nel corso del procedimento
istruttorio avviato”.
V. VALUTAZIONI
V.1 Valutazione degli impegni - Gli impegni presentati da DeepSeek facilitano, rendono più trasparente, intellegibile e immediata
l’informativa sul rischio di allucinazioni. - Il banner permanente che DeepSeek si impegna a inserire, in lingua italiana, nella finestra di
dialogo (cioè nella chat contenente l’input dei prompt), costituisce una informativa efficace in
ragione di una molteplicità di fattori: (i) contenuto testuale e lingua del banner informativo; (ii)
evidenza grafica dello stesso (color coding, font e font size); (iii) inserimento nel banner di un
hyperlink ai T&C. - Quanto specificamente al contenuto, mentre il disclaimer precedente all’avvio del procedimento
si limitava genericamente a indicare che le risposte dell’IA dovessero essere utilizzate “for reference
only” (peraltro in inglese anche laddove le query venissero inserite in lingua italiana da un utente
con IP italiano), la frase che Deepseek si impegna a inserire contiene un invito più chiaro, immediato
e in lingua italiana alla verifica delle risposte dell’IA. L’efficacia comunicativa del nuovo invito,
inoltre, appare rafforzata dall’utilizzo dell’avverbio “sempre” e dall’espresso riferimento alla
possibilità che il modello di IA incorra in “inesattezze”. - Tale informativa, poi, oltre che essere presente come banner permanente a piè di pagina nella
finestra di dialogo/chat, verrà sistematicamente riproposta all’utenza, nel punto di primo contatto,
cioè nella pagina di registrazione/sign up. - Infine, un analogo disclaimer, sempre in lingua italiana, sarà presente all’interno delle risposte
generate alle query riguardanti tematiche ritenute di particolare sensibilità, quali quelle relative agli
ambiti medico, legale e finanziario. - L’informativa sulle allucinazioni viene resa poi maggiormente esaustiva dal link che
Deepseek si impegna a inserire alle condizioni generali di servizio (T&C) in cui la problematica
26 Cfr. Prot. 0095594 del 14/11/2025.
27 Ex articolo 15, c. 2, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito in legge 13 novembre 2023, n. 159 (c.d. Decreto
Caivano).
260 BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026
delle allucinazioni è meglio dettagliata: tale link sarà presente nel banner posizionato sia nella
pagina di registrazione, sia nella interfaccia di dialogo.
- Infine, detti collegamenti ipertestuali ai T&C appaiono ancor più utili alla luce del fatto che
DeepSeek si impegna altresì a garantirne una versione integrale in lingua italiana, che costituirebbe
la prima customizzazione nazionale a livello mondiale del sito. - Se gli impegni sopra descritti sono già di per sé idonei a far fronte alla contestazione mossa in
avvio, a fortiori apprezzabile è l’estensione di essi all’adozione di misure volte a fronteggiare
fattivamente il problema delle allucinazioni: il professionista propone infatti di intraprendere un
investimento tecnologico volto a mitigare e ridurre il problema alla radice, benché esso sia allo stato
delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico dei LLMs non del tutto eliminabile. Con ciò Deepseek
si impegna a migliorare sostanzialmente il funzionamento intrinseco dei propri modelli di IA per
ridurre la quantità di allucinazioni da essi prodotte in media in valore assoluto. Tale impegno assume
pertanto sotto l’aspetto tecnologico particolare rilevanza, costituendo una sperimentazione per
l’auto-correzione dei modelli di IA. - Alla luce di ciò, il complesso di misure proposte appare idoneo ad assicurare che pro-futuro i
consumatori siano in grado di scegliere in maniera informata e consapevole se, quando e come
utilizzare i servizi IA offerti dal professionista.
V.2 Valutazioni sulla posizione dell’AGCom - L’AGCom ha deliberato di non procedere al rilascio del parere richiesto ai sensi dell’articolo 27,
comma 6 del Codice del consumo, affermando che si tratterebbe nel caso di specie “di una ipotesi
di violazione prevista dalla normativa e regolamentazione del settore, ossia dei servizi digitali, in
cui è competente questa Autorità”
28. - Anzitutto, AGCom nel parere presuppone che la condotta oggetto del presente procedimento
integrerebbe una ipotesi di violazione del Regolamento UE n. 2022/2065 (c.d. Digital Service Act –
DSA) ma si limita al proposito a considerare che DeepSeek soddisferebbe “i criteri che, secondo il
considerando 119 dell’AI Act, identificano i sistemi di IA che possono essere qualificati come servizi
intermediari”. Secondo AGCom, infatti, DeepSeek “realizza, in termini funzionali, l’attività propria
di un motore di ricerca fondato sull’Intelligenza Artificiale generativa”, in quanto esso non si
limiterebbe a ““generare testo”, ma opera come servizio di intermediazione informativa, ossia come
portale di accesso al sapere digitale, nel quale il sistema di IA si sostituisce progressivamente
all’interfaccia tradizionale del motore di ricerca”. Sulla base di ciò l’AGCom ritiene che l’attività
dello stesso “rientra, pertanto, nel perimetro del Digital Services Act”. Al proposito si osserva
quanto segue. - In primo luogo, la qualificazione di DeepSeek come mero “motore di ricerca” compiuta
dall’AGCom muove dalla constatazione che nella schermata della finestra di dialogo è presente un
pulsante per la funzionalità denominata “search”. - In realtà, la presenza di tale funzionalità in basso a sinistra nelle finestre di dialogo attesta che
l’attivazione della medesima è solo eventuale e si realizza soltanto quando essa viene attivamente
selezionata dall’utente, tramite l’apposito flag del relativo pulsante. In assenza di tale attivazione,
dalla stessa esperienza di utilizzo di Deepseek emerge la non riconducibilità dello stesso alla
funzione di “motore di ricerca” online.
28 Cfr. Prot. 0095594 del 14/11/2025.
BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 261
- A riprova di ciò, DeepSeek, a fronte di una query ‘relazionale’29 non offre come output risultati
tratti da diversi siti internet come farebbe un tradizionale motore di ricerca30, ma risponde offrendo
un output di testo che ‘empaticamente’ si relaziona con l’utente e non è frutto di ricerca alcuna31. Il
chatbot basato su LLM ha infatti capacità di interazione avanzata. Peraltro, DeepSeek può essere
consultato per questioni e/o tematiche che non attengono, né involgono alcuna funzione di ricerca,
quali, ex multis e a titolo meramente esemplificativo, lo svolgimento di problemi matematici, la
stesura di poesie, la scrittura e ottimizzazione di linee di codice, la formulazione di
giochi/indovinelli, intrattenimento, etc. - Inoltre, anche quando la funzione “search” venga manualmente attivata dall’utenza, non è detto
che DeepSeek operi sempre come un motore di ricerca. Ciò, invero, avverrà solo per le query che
intrinsecamente richiedano una ricerca sul web. Infatti, se la funzione “search” viene attivata, ma
DeepSeek viene consultato per funzioni diverse dalla ricerca32, lo stesso fornisce il proprio output
senza svolgere una vera e propria ‘ricerca sul web’, ma semplicemente attingendo alla propria ‘baseknowledge’. Il modello, infatti, in via primaria e di default, offre un output basato non sulla
consultazione ‘dinamica’ e in tempo reale del web, ma sulla conoscenza ‘statica’ previamente
acquisita durante i processi di addestramento, attraverso una rielaborazione mnemonica di una
‘conoscenza’ previamente accumulata. - Fermo restando che il parere non contiene alcun riferimento alla verifica di tali elementi per
giungere alla equiparazione di DeepSeek a un “motore di ricerca online”, a ciò si deve aggiungere
che dalla medesima equiparazione, in ogni caso, non pare poter discendere sic et simpliciter
l’ulteriore qualificazione di Deepseek quale “servizio intermediario”. Infatti, stante la definizione di
“motore di ricerca online” contenuta nell’art. 3(1)(j) DSA, la qualificazione come “servizio
intermediario” non ne è conseguenza, ma presupposto, in quanto condizione necessaria, seppur non
sufficiente, affinché un servizio possa così essere qualificato. - Tuttavia, anche tale condizione non risulta dal parere essere stata oggetto di verifica, non essendo
dimostrato che il servizio offerto da DeepSeek, se considerato self-standing (i.e., non integrato in
altri servizi), possa essere riconducibile ad alcuno dei ‘servizi intermediari’ di cui all’articolo 3(1)(g)
DSA (cioè i servizi di: (i) mere conduit, (ii) caching e (iii) hosting). - Del resto, anche il considerando 119, Regolamento UE 2024/1689 (c.d. ‘AI Act’), richiamato da
AGCom, non afferma che un Large Language Model costituisca in re ipsa un “servizio
intermediario” soggetto al DSA, ma si limita a prevedere che i “sistemi di IA (…) possono essere
forniti come servizi intermediari o parti di essi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065” (enfasi
aggiunta). - Infine, in ogni caso, e fermo restando che l’oggetto dell’istruttoria esula dalla normativa del DSA
invocata da AGCom, si rammenta che è lo stesso DSA a non pregiudicare l’acquis in materia di
tutela dei consumatori (cfr. articolo 2 e considerando 10 DSA) e che l’articolo 27, comma 1-bis, del
Codice del consumo individua un criterio generale di ripartizione preventiva delle competenze tra
AGCM e Autorità di Vigilanza in tutti i settori regolati, assegnando in via esclusiva all’AGCM
29 Ad esempio, inserendo nella finestra di dialogo la domanda “come stai?”.
30 Ad esempio, alla query “Ciao, come stai?” il motore di ricerca Google offre una serie di risultati relativi al brano “Ciao
come stai” dell’artista Dalida (cfr. verbale di acquisizione del 10/12/2025).
31 Deepseek risponde infatti: “Ciao! Grazie per avermelo chiesto. Sto bene, sempre pronto a aiutare e a conversare! Come
stai tu? C’è qualcosa in particolare di cui ti piacerebbe parlare o che posso fare per te? ” (cfr. verbale di acquisizione
del 10/12/2025).
32 Ad esempio, funzione educativa derivante dalla query “mi spieghi il teorema di pitagora?” (cfr. verbale di acquisizione
del 10/12/2025).
262 BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026
l’enforcement rispetto a tutte le condotte che danno luogo a una pratica commerciale scorretta,
comprese quelle che potrebbero al contempo integrare la violazione di una norma di settore. La
disciplina consumeristica non trova infatti applicazione “unicamente quando disposizioni estranee
a quest’ultima, disciplinanti aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, impongono ai
professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili con quelli stabiliti dalla
direttiva 2005/29”
33.
RITENUTO che gli impegni presentati dalle società Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co.,
Ltd. e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd., nei termini sopra esposti, siano idonei a
far venir meno i possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali oggetto di istruttoria;
RITENUTO di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti delle società Hangzhou
DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd.;
RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;
DELIBERA
a) di rendere obbligatori, nei confronti delle società Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co.,
Ltd. e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd., ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del
Codice del consumo e dell’articolo 10, comma 2, lett. a), del Regolamento, gli impegni proposti
(pervenuti in data 15 settembre 2025 e integrati in data 22 settembre 2025 e 21 novembre 2025),
allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante;
b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del
Codice del consumo e dell’articolo 10, comma 2, lett. a), del Regolamento;
c) che le società Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. e Beijing DeepSeek Artificial
Intelligence Co., Ltd., entro 120 giorni dalla data di notifica della presente delibera, informino
l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni;
Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio,
laddove:
a) i Professionisti non diano attuazione agli impegni;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano
incomplete, inesatte o fuorvianti.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente
delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei
casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un
periodo non superiore a trenta giorni.
33 Corte di Giustizia UE, 13 settembre 2018, cause riunite C-54/17 e C-55/17. Tale principio ha trovato ampia conferma
anche nella giurisprudenza amministrativa nazionale, cfr. Consiglio di Stato, 1° ottobre 2021, n. 6596; Consiglio di Stato,
27 dicembre 2021, n. 8620; Consiglio di Stato, 27 febbraio 2023, n. 1953.
BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 263
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Il modello di intelligenza artificiale cinese DeepSeek, sviluppato dalle società Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Basic Technology Research Co. Ltd e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Basic Technology Co. Ltd, è stato oggetto nel 2025 di due distinti procedimenti amministrativi da parte delle autorità italiane.
Il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), con provvedimento del 30 gennaio 2025 (doc. web n. 10098477), ha disposto in via d’urgenza una limitazione definitiva al trattamento dei dati personali degli utenti italiani. Le contestazioni riguardano la mancanza di trasparenza sulle modalità di raccolta, sulle fonti dei dati, sulle finalità del trattamento, sulla base giuridica e sui trasferimenti verso server in Cina, in assenza di garanzie adeguate ai sensi del GDPR. Le società hanno fornito risposte ritenute evasive, negando di offrire servizi in Italia. L’app è stata rimossa dagli store nazionali; il sito web rimane accessibile, ma l’istruttoria è ancora in corso al gennaio 2026, senza che il blocco sia stato revocato.
Parallelamente, l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha condotto un’istruttoria (PS12942) per presunta pratica commerciale scorretta, legata alla insufficiente informativa sui rischi di “allucinazioni” (generazione di contenuti inesatti o inventati). Dopo aver consultato l’AGCOM, che ha declinato la propria competenza – ritenendo il caso non rientrante nel Digital Services Act e DeepSeek non qualificabile come intermediario o motore di ricerca – l’AGCM ha proseguito autonomamente. Con provvedimento n. 31784 del 16 dicembre 2025 (bollettino 5 gennaio 2026), ha accettato e reso vincolanti gli impegni volontari di DeepSeek, chiudendo il procedimento senza accertamento di infrazioni né sanzioni. Gli impegni prevedono banner permanenti in italiano con avvertenze chiare, traduzione dei termini d’uso, alert specifici per query sensibili e misure tecniche per mitigare le allucinazioni.I due procedimenti rimangono distinti: la questione consumeristica è risolta con obblighi vincolanti, mentre quella privacy resta aperta e potenzialmente più gravosa. Il servizio è tuttora fruibile via web, in attesa di eventuali sviluppi sul fronte GDPR.



