Mentre l’Unione Europea procede con l’implementazione dell’AI Act e la Cina consolida il proprio quadro normativo settoriale, le due filosofie regolatorie appaiono sempre più divergenti. Alfred Bewindin Sawadogo, Ph.D., esperto di AI Governance, ha pubblicato su LinkedIn un’analisi chiara e strutturata che riassume le cinque differenze fondamentali tra i due approcci.
Sommario
Legge complessiva vs. Regolamentazioni mirate
«L’UE ha adottato un unico quadro giuridico orizzontale denominato EU AI Act, che mira a fornire un insieme uniforme di regole in tutti i settori. La Cina ha invece scelto una strategia a doppio binario composta da regolamenti specifici per settore (come quelli per l’IA generativa o gli algoritmi di raccomandazione) e standard tecnici».
L’Europa ha scelto un unico regolamento orizzontale che vale per tutti i settori. La Cina preferisce invece un doppio binario: norme specifiche per settore e standard tecnici, garantendo maggiore flessibilità e rapidità di intervento.
Definizione generale vs. Ambito legato ai servizi
«L’UE AI Act si basa su una definizione ampia e fondamentale di “sistemi di IA” per determinare cosa sia regolamentato. La Cina non ha una definizione omnicomprensiva di IA nelle sue leggi; al contrario, la regolamentazione scatta in base al fatto che venga offerto o meno un particolare tipo di servizio (come la sintesi profonda o le raccomandazioni algoritmiche)».
Mentre l’AI Act europeo parte da una definizione ampia e trasversale di “sistema di intelligenza artificiale”, la Cina non definisce l’AI in termini generali: regola solo quando viene offerto un servizio specifico (sintesi profonda, algoritmi di raccomandazione, ecc.).
Divieti espliciti vs. Aspettative di fatto
«L’UE AI Act include un elenco specifico di pratiche vietate – come l’IA che manipola il comportamento umano in modi dannosi – che sono del tutto proibite, con poche eccezioni. La Cina non ha un elenco formale di tecnologie proibite, sebbene alcune possano essere limitate nella pratica attraverso aspettative normative o potenziali futuri regimi di “licenze negative”».
L’Europa ha inserito nell’AI Act una lista nera di pratiche espressamente vietate. La Cina evita divieti formali, ma esercita un controllo sostanziale attraverso aspettative regolatorie e possibili regimi di autorizzazione preventiva.
Criteri di classificazione del rischio
«L’UE classifica il rischio dell’IA in categorie strutturate a livelli (vietato, ad alto risco e legato alla trasparenza) in base alla minaccia per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali. La Cina concentra i suoi obblighi più severi su un sottoinsieme di servizi che possiedono “attributi di opinione pubblica o capacità di mobilitazione sociale”, prendendo di mira le tecnologie che possono influenzare il modo in cui il pubblico si esprime o agisce».
L’Unione Europea classifica il rischio in base alla minaccia per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali. La Cina concentra invece gli obblighi più stringenti sulle tecnologie che possiedono “attributi di opinione pubblica o capacità di mobilitazione sociale”.
Meccanismi di revisione regolatoria
«Una caratteristica unica dell’approccio dell’UE è l’uso di “valutazioni di conformità” integrate nelle leggi esistenti sulla sicurezza dei prodotti. La Cina utilizza un sistema diverso che prevede la “registrazione degli algoritmi” presso un’autorità centrale e “revisioni di sicurezza” obbligatorie per tipi specifici di algoritmi prima che possano essere lanciati».
L’Europa integra gli accertamenti di conformità nel quadro della sicurezza dei prodotti già esistente. La Cina si affida invece alla registrazione obbligatoria degli algoritmi presso un’autorità centrale e a revisioni di sicurezza preventive.

L’Europa punta su regole universali, trasparenti e orientate alla tutela dei diritti fondamentali; la Cina privilegia un controllo mirato, pragmatico e finalizzato alla stabilità sociale e alla sicurezza nazionale.
In un momento storico in cui l’intelligenza artificiale sta ridefinendo economie, società ed equilibri geopolitici, comprendere queste differenze non è un esercizio accademico, ma un elemento strategico per imprese, decisori politici e investitori che operano a livello globale.

