Come accedere al telefonino di una persona defunta

Mi ha emozionato la notizia che il Tribunale di Milano abbia obbligato Apple ad aprire i dati dei telefoni delle persone defunte ai parenti che abbiano un legittimo interesse ad accedere. E’ una piccola iniziale rivoluzione (NB apple produce in giudizio una memoria richiamando normative americane… lo trovo sublime).

Il giudice: Apple dia ai genitori i video del figlio morto Milano, l’ordine di fornire i contenuti dello smartphone.

Per la prima volta In Italia il Tribunale civile di Milano ordina in via cautelare d’urgenza a Apple di fornire al genitori di un ragazzo, morto in un incidente stradale un anno fa, 11 recupero dai suoi account dei contenuti digitali del figlio, persisi sul telefonino distrutto nello scontro ma sincronizzati online (e dunque recuperabili) sulla «nuvolacloud» della compagnia. I genitori, distrutti dal dolore, con i legali Assuntina Micalizio e Mirko Platanfa avevano provato a spiegare ad Apple che, per «cercare di colmare almeno in parte ll senso di vuoto», avrebbero amato rivedere i suoi video e foto sul telefonino, e le ricette annotate (faceva lo chef) che la famiglia avrebbe voluto raccogliere in «un progetto dedicato alla sua memoria». Ma Apple aveva risposto picche; aveva invocato anche la protezione dell’identità di terzi in contatto con il ragazzo, nonché la sicurezza dei clienti; e aveva preteso che i genitori si dotassero di una serie di pre-requisiti giuridici come l’essere «agenti» del defunto e portatori formali di un «consenso legittimo» secondo le definizioni dell’«Electronic Communications Privacy Act». Ma la giudice della I sezione Martina Flamini addita «del tutto illegittima la pretesa avanzata da Apple di subordinare l’esercizio di un diritto, riconosciuto dall’ordinamento giuridico italiano, alla previsione di requisiti del tutto estranei alle norme di legge» nazionali. II parametro è invece l’art. 2-terdedes introdotto nel 2/318 nel Codice della privacy proprio sulla tutela postmortem: norma che demanda alla persona la scelta in vita se lasciare o no agli eredi la facoltà di accedere ai propri dati, e che in assenza di un suo espresso divieto scritto attribuisce i diritti sui dati del defunto a chi agisca «per ragioni familiari meritevoli di protezione». E tali sono, per la giudice, «il legame esistente tra genitori e figli» e la «volontà di realizzare un progetto che possa tenerne viva la memoria»: due elementi che incarnano anche 11 «perseguimento del legittimo interesse» richiesto dal Regolamento generale europeo sulla privacy per superare il diniego «opposto da Apple per tutelare la “sicurezza dei clienti”».